Fondazione Franceschi Fondazione Franceschi ONLUS

Per la terapia, la ricerca e la formazione in psicologia

Personalità Giuridica Privata con Decreto del Presidente Regione Toscana n°4629, del 28/09/2009

 

Leopoldo Franceschi

"Una mattina mi sono svegliato e aprendo la finestra mi sono accorto che un'aria fresca e pungente mi passava sul viso. Ho notato il cielo color cobalto e il sole che mi faceva socchiudere gli occhi. Tutto intorno a me tantissimi rumori che si confondevano l'uno con l'altro. Le macchine, il canto degli uccelli, le parole delle persone, un aereo che passava alto. Tutto questo non mi era più successo da anni. In quel momento quella magia e gioia mi hanno riempito il cuore e mi hanno fatto sentire nuovamente vivo.

Per questo ho voluto creare la Fondazione, perchè anche altre persone abbiano la possibilità di rivivere e tornino a provare tutte quelle emozioni che per lungo tempo non sono riuscite più a sentire."

Leopoldo Franceschi

Presidente della Fondazione Franceschi ONLUS

 

 

Statuto della Fondazione

 

DENOMINAZIONE

Art. 1 — È costituita una Fondazione denominata:

"Fondazione Franceschi ONLUS,

per la terapia, la ricerca e la formazione in psicologia"

in forma abbreviata "Fondazione Franceschi ONLUS"

La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460.

SEDE

Art. 2 — La Fondazione ha sede in Firenze (FI) Via San Gallo n. 40.

SCOPO

Art. 3 — La Fondazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. Lo spirito e la prassi della Fondazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. La Fondazione collabora con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociali nei seguenti settori:

— Assistenza sociale e socio - sanitaria.

La Fondazione realizza iniziative nel campo dell'assistenza psico-sociale e socio-sanitaria, con particolare rilievo per le problematiche relative alle dipendenze patologiche, svolgendo attività in favore di quei soggetti di qualsiasi età ed estrazione sociale, sia italiani che stranieri, che per qualsiasi motivo si trovano in situazione di difficoltà, di bisogno o di svantaggio psichico, fisico, sociale e familiare;

— Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

La Fondazione promuove e realizza ricerche e documentazioni in tutti i settori della psicologia e delle discipline collegate, sostiene la ricerca in ambito bio-psico-sociale rivolte ad accrescere le competenze per la prevenzione, il monitoraggio del disagio psicologico in ogni sua forma e per promuovere il benessere psico-fisico;

— Attività di formazione.

La Fondazione favorisce la diffusione delle conoscenze psicologiche e delle discipline collegate, mediante l'organizzazione e la gestione di corsi, lezioni, seminari, conferenze, incontri, convegni, congressi, simposi, ricerche, nonchè mediante attività editoriale tradizionale con annessa spedizione di materiale letterario, scientifico, culturale e informativo, multimediale e quant'altro ritenuto idoneo. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Art. 4 — Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;

b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;

c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;

d) dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

a) dei redditi del patrimonio di cui sopra;

b) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;

c) delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione.

ORGANI

Art. 5 — Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione, o alternativamente un Amministratore Unico;

b) il Comitato Esecutivo, se nominato;

c) il Presidente, il Vice Presidente, se nominato;

d) il Segretario, se nominato;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti, o il revisore dei conti, se nominati;

f) il Comitato tecnico-scientifico, se nominato.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6 — La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 7 (sette) membri, nominati dal Fondatore. In caso di cessazione di Consiglieri, gli altri Consiglieri provvedono alla cooptazione dei membri cessati ed i Consiglieri così nominati resteranno in carica fino all'approvazione del Fondatore. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili, salvo sia previsto in sede di nomina che alcuni amministratori sono nominati a tempo indeterminato. Nel caso venisse a mancare il Fondatore provvederà alla nomina degli amministratori l'autorità governativa ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 7 — Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio:

a - stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;

b - redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo sulla bozza predisposta dal Segretario;

c - nomina il Presidente e il Vice Presidente;

d - delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

e - amministra il patrimonio della Fondazione;

f - assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

g - nomina il Segretario generale della Fondazione e ne determina il trattamento giuridico ed economico nei limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 8 — Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione per posta o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma o telefax. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso. Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o in caso di assenza e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

PRESIDENZA

Art. 9 — Il Presidente della Fondazione, nonchè il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio, fra i suoi membri. Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili. Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 10 — Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri Consiglieri. Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

SEGRETARIO

Art. 11 — Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo, redige la bozza del bilancio preventivo o consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo e li sottoscrive con il Presidente. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 12 — Il Collegio dei Revisori è composto da 1 a 3 membri, scelti tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti, nominati dal Fondatore. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i Revisori sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione ed effettua le verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Può essere nominato un unico revisore dei conti.

COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

Art. 13 — Il Consiglio d'Amministrazione può istituire il Comitato tecnico-scientifico composto da 3 (tre) a 7 (sette) componenti, scelti tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all'art. 3). I componenti del Comitato tecnico-scientifico durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati. I componenti del Comitato vengono sostituiti dal Consiglio in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica. Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione ed ha funzioni consultive.

Art. 14 — Nel caso sia nominato, il Comitato tecnico scientifico eleggerà al suo interno un Presidente e un coordinatore. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Art. 15 — Il Comitato:

— formula proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;

— esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;

— esprime, se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione;

— formula i criteri di valutazione scientifica dell'attività di ricerca avvalendosi anche di valutatori esterni di fama nazionale ed internazionale.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 16 — Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica, il tutto nei limiti indicati dall'art. 10, sesto comma del citato D.Lgs n. 460/1997.

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Art. 17 — L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

QUALIFICHE

Art. 18 PARTECIPANTI SOSTENITORI BENEMERITI

Possono ottenere la qualifica di "sostenitori" o "sostenitori benemeriti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Art. 19 ALBO D'ORO

Possono divenire membri dell'Albo d'oro le persone o enti ai quali il consiglio amministrazione attribuisce tale qualità in considerazione del versamento di particolari contribuzioni ovvero anche, senza versamento delle quote di cui sopra, in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o attività, essi possono dare alla Fondazione contributo di opera o prestigio.

Art. 20 PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI SOSTENITORI BENEMERITI

La qualifica di "sostenitore", "sostenitore benemerito" o "membri dell'Albo D'Oro" in considerazione della necessità e importanza di tali categorie per la vita e il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile dà diritto di accedere ai locali e alle strutture funzionali della medesima, secondo il regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione.

SCIOGLIMENTO

Art. 21 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri. In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

NORME APPLICABILI

Art. 22 Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni nonchè le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

 

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